Statuto


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STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE "MAURICE"
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E' costituito in Torino un'associazione di volontariato gay, lesbica, bisessuale, transgender e queer che assume
la denominazione di Circolo Culturale "Maurice", ed è aperto a tutte le persone interessate alle
tematiche di liberazione sessuale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica
statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 60 giorni
dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è
iscritta.
Art. 2
Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, contrario
ad ogni forma di repressione e di totalitarismo, fa perciò riferimento a valori quali la laicità, il
contrasto del razzismo, l'antifascismo e la solidarietà sociale, promuovendo iniziative ed attività su
questi temi o aderendo a quelle proposte da altri soggetti. Non persegue finalità di lucro. Aderisce
ad associazione e coordinamenti locali o nazionali di gay, lesbiche e trans, o di altra natura, su
decisione del Direttivo e con approvazione da parte della successiva assemblea ordinaria.
Art. 3
Il Circolo si propone i seguenti scopi:
essere protagonista di lotte e di iniziative per la crescita civile e democratica del Paese, per
l'affermazione delle libertà, dell'uguaglianza, dei diritti civili, e per la promozione dei
rapporti umani.
diffondere il discorso sulla tematica della liberazione sessuale, per modificare la cultura
dominante (fondata su un sistema di leggi, istituzioni, valori morali) che diffonde e impone
- a scuola, e nella società nel suo insieme - l'ideologia eterosessuale della sessualità, del
corpo, dei comportamenti, dei rapporti con gli altri, delle varie età della vita, in modo da
permettere la piena realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti;
costituire uno spazio di confronto tra i diversi modi di vivere la sessualità, non tanto per
definire un preciso e forzato modello d'identificazione, quanto piuttosto per verificare
esigenze e bisogni presenti nella realtà;
promuovere iniziative e attività contro la violenza e la discriminazione, per essere
culturalmente e politicamente protagonista di un miglioramento della qualità della vita per
qualsiasi individuo o gruppo sociale;
contribuire attivamente allo sviluppo della conoscenza e dell'informazione, in particolare
attraverso iniziative di diffusione di strumenti di autodifesa medici e giuridici nella realtà
gay lesbica, bisessuale, transgender e queer (glbtq) e la gestione di un Centro di
Documentazione glbtq e la storia del movimento glbtq;
organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative, favorendo la collaborazione con
altri circoli, organizzazioni, movimenti, singoli/e che perseguono analoghi scopi;
avanzare proposte agli enti pubblici e privati, a favore di un'adeguata programmazione
culturale sul territorio in cui sia dato il necessario spazio alla tematica della sessualità. Il
Circolo per il conseguimento dei fini sopra indicati potrà svolgere, tra l'altro, le seguenti
attività di formazione in vari ambiti, in specie per personale delle Pubbliche Amministrazione e
nei contesti scolatici (insegnati e studenti/studentesse), per favorire il superamento
di pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle persone glbtq e promuovere la
cultura delle “differenze”.
• organizzazione di attività ricreative, culturali e sociali quali feste, gite, soggiorni,
concerti, dibattiti, spettacoli, mostre, proiezioni, corsi e iniziative commerciali, a
carattere marginale, di supporto ad attività che rispettino le finalità associative.
Principali campi di intervento del Circolo sono i terreni di comunicazione, di informazione,
di espressione culturale e scientifica, e di volontariato in campo socio-sanitario.
• Istituire servizi e sportelli specifici di informazione, ascolto, supporto, accoglienza
accompagnamento, ecc. delle persone glbtq, al fine di venire incontro ai molteplici
bisogni di cui esse sono portatrici.
Art. 4
La partecipazione dei/lle soci/e all'elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà
motivo di massimo impegno da parte degli organi direttivi del sodalizio quale fondamentale
metodo associativo, teso ad aumentare continuamente sia la partecipazione e la democrazia
interna che, soprattutto, la sua presenza nella realtà sociale esterna. Le attività del Circolo vengono
svolte principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente
attraverso le prestazioni dei/lle soci/e in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti
preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con
l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di
volontario.
Art. 5
Il numero dei/lle soci/e è illimitato; al Circolo possono aderire tutti/e i/le cittadini/e.
Art.6
Sono soci/e coloro che aderiscono al Circolo e che avendo fatto domanda di iscrizione ne hanno
ottenuto l'accettazione e sottoscritto la quota associativa proposta dal Direttivo e approvata
dall'Assemblea. Si impegnano a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
La qualità di socio/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo subordinato o
autonomo con il Circolo e con lo sviluppo di interessi economici privati in relazione alle attività del
Circolo.
Art. 7
L'accettazione della domanda di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dà diritto
immediato a ricevere la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato/a potrà
presentare ricorso entro 2 mesi dal ricevimento della relativa lettera, sul quale si pronuncia in via
definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.
Art. 8
I/Le soci/e hanno il diritto: di frequentare i locali del Circolo, di partecipare a tutte le manifestazioni
indette dal Circolo stesso, di voto nelle assemblee, ad essere eletti nelle cariche sociali. I/Le soci/e
che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
Art. 9
I/Le soci/e sono tenuti/e:
al pagamento della tessera sociale;
alla osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 10
La qualifica di socio/a si perde:
per dimissioni;
per morosità;
per espulsione per gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
Le dimissioni del/lla socio/a vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.
Prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti
che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica
ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
L’esclusione, la decadenza, la sospensione dei/lle soci/e è deliberata dal Consiglio Direttivo. I/Le
soci/e espulsi/e potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 11
1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle
proprie attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Donazioni e lasciti testamentari;
f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3) L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31
Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio
(consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese
di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 7 giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
5) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi
derivanti dall’attività dell’Associazione.
Art. 12
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
BILANCIO
Art. 13
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1o Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere
presentato all'Assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
Art. 14
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato come fondo di riserva e per lo sviluppo di attività a
carattere culturale, sociale, solidaristico, ricreativo, e per nuovi impianti o ammortamento delle
attrezzature, nonché per il mantenimento della sede.
L'ASSEMBLEA
Art. 15
Le assemblee dei/lle soci/e possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate
mediante avviso scritto ai/lle associati/e e con annuncio scritto affisso nei locali del Circolo almeno
15 gg. prima della data prevista. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la
data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere
luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Art. 16
L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente ogni anno nel periodo che va dal 31
Dicembre al 31 Marzo successivo, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o su richiesta
di almeno 1/10 dei/lle soci/e.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,
conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati
Essa:
approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
elegge tra i/le soci/e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il
numero;
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'Art. 14 del presente Statuto;
delibera tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
stabilisce le quote di tesseramento annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti
deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
delibera sui ricorsi avverso i rifiuti di ammissione ed i provvedimenti di esclusione di un
socio;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi
definiti dall’associazione stessa.
Art. 17
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei/lle soci/e.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Art. 18
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di almeno metà più uno dei/lle soci/e; in seconda convocazione, che deve avere luogo
con almeno 24 ore di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli/lle intervenuti/e.
In entrambi i casi delibera validamente la maggioranza assoluta dei/lle soci/e presenti su tutte le
questioni poste all'ordine del giorno.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non votano.
Art. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento è indispensabile il voto
favorevole di almeno 3/5 dei/lle presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno 3/4 dei soci.
Art. 20
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta
almeno il 10% dei/lle presenti. Per le elezioni a cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio
segreto.
Art. 21
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/a presidente nominato/a
dall'Assemblea stessa, il/la quale a sua volta designa un/a segretario/a tra i/le partecipanti
all'Assemblea. Tali organi hanno il compito di verificare la validità delle assemblee e regolare lo
svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura
del verbale su apposito libro.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri, eletti/e fra
i/le soci/e, che durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.
Art. 23
Il Consiglio elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario, il/la
Tesoriere/a, e fissa le responsabilità degli/lle altri/e Consiglieri/e in ordine all'attività svolta dal
Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario e il/la Tesoriere/a compongono la Presidenza;
è riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di invitare alle proprie riunioni altri/e soci/e con
funzione consultiva. Le funzioni dei/lle componenti del Consiglio Direttivo sono completamente
gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico, previa
comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano
richiesta 1/3 dei/lle Consiglieri/e; le riunioni saranno presiedute dal/lla Presidente o da un/a altro/a
Consigliere/a da lui/lei delegato/a.
Art. 25
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il
Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione
va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del
Consiglio direttivo.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede
tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Art. 26
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le
decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo deve:
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei/lle soci/e;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redigere e presentare all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione di attività;
compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
formulare il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei/lle soci/e;
definire la sede del Circolo;
formulare la proposta di quota associativa valida fino all'approvazione assembleare;
favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività del Circolo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in
assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di
lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con funzione consultiva.
Le deliberazioni approvate dal Consiglio dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 27
Il/La Presidente dura in carica 1 anno ed è rieleggibile, ha la legale rappresentanza del Circolo,
stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque il Circolo, cura la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese, rappresenta in giudizio il Circolo, risponde dei fatti
amministrativi compiuti in nome e per conto del Circolo.
In caso di assenza del/lla Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/lla Vice Presidente o ad
un/a altro/a componente del Consiglio Direttivo da lui/lei delegato/a.
Art. 28
Il/La Tesoriere/a cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e la sua firma deve
essere apposta su ogni atto comportante un aumento a una diminuzione del capitale del Circolo.
Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio
affidatigli/le.
Art. 29
Il/La Presidente ed il/la Tesoriere sono autorizzati/e ad aprire conti bancari, gestirne i movimenti
ordinari e straordinari, ad aprire fidi, chiedere prestiti, indire sottoscrizioni. Possono altresì fare
procure nei confronti di altri/e.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Art. 30
La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con voto favorevole di almeno 3/4 dei/lle
soci/e.
Art. 31
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista all'Art. 19 e 29 sulla
destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione di volontariato
operante in identico o analogo settore.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 32
Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento al C.C. ad alla Legge 266/91.