Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
MAURICE, CENTRO PER LA COMUNITA’ GLBTQ (Associazione di Volontariato)
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E' costituita in Torino un’associazione di volontariato culturale gay, lesbico, bisessuale, transgender e queer che assume la denominazione di Maurice Centro per la Comunità GLBTQ, ed è aperta a tutte le persone interessate alle tematiche di liberazione sessuale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
Art. 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, contraria ad ogni forma di repressione e di totalitarismo, fa perciò riferimento a valori quali la laicità, il contrasto del razzismo, l'antifascismo e la solidarietà sociale, promuovendo iniziative ed attività su questi temi o aderendo a quelle proposte da altri soggetti. Non persegue finalità di lucro. Aderisce ad associazioni e coordinamenti locali o nazionali di gay, lesbiche e trans, o di altra natura, su decisione del Direttivo e con approvazione da parte della successiva assemblea ordinaria.
Art. 3
L’Associazione si propone i seguenti scopi:
essere protagonista di lotte e di iniziative per la crescita civile e democratica del Paese, per l'affermazione delle libertà, dell'uguaglianza, dei diritti civili, e per la promozione dei rapporti umani;
diffondere il discorso sulla tematica della liberazione sessuale, per modificare la cultura dominante (fondata su un sistema di leggi, istituzioni, valori morali) che diffonde e impone - a scuola, e nella società nel suo insieme - l'ideologia eterosessuale della sessualità, del corpo, dei comportamenti, dei rapporti con gli altri, delle varie età della vita, in modo da permettere la piena realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti;
costituire uno spazio di confronto tra i diversi modi di vivere la sessualità, non tanto per definire un preciso e forzato modello d'identificazione, quanto piuttosto per verificare esigenze e bisogni presenti nella realtà;
promuovere iniziative e attività contro la violenza e la discriminazione, per essere culturalmente e politicamente protagonista di un miglioramento della qualità della vita per qualsiasi individuo o gruppo sociale;
contribuire attivamente allo sviluppo della conoscenza e dell'informazione, in particolare attraverso iniziative di diffusione di strumenti di autodifesa medici e giuridici nella realtà gay lesbica, bisessuale, transgender e queer (glbtq) e la gestione di un Centro di Documentazione glbtq e la storia del movimento glbtq;
organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative, favorendo la collaborazione con altri circoli, organizzazioni, movimenti, singoli/e che perseguono analoghi scopi;
avanzare proposte agli enti pubblici e privati, a favore di un'adeguata programmazione culturale sul territorio in cui sia dato il necessario spazio alla tematica della sessualità.
L’Associazione per il conseguimento dei fini sopra indicati potrà svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:
formazione in vari ambiti, in specie per personale delle Pubbliche Amministrazione e nei contesti scolatici (insegnati e studenti/studentesse), per favorire il superamento di pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle persone glbtq e promuovere la cultura delle “differenze”.
organizzazione di attività ricreative, culturali e sociali quali feste, gite, soggiorni, concerti, dibattiti, spettacoli, mostre, proiezioni, corsi e iniziative commerciali, a carattere marginale, di supporto ad attività che rispettino le finalità associative.
Istituire servizi e sportelli specifici di informazione, ascolto, supporto, accoglienza accompagnamento, ecc. delle persone glbtq, al fine di venire incontro ai molteplici bisogni di cui esse sono portatrici.
Principali campi di intervento dell’Associazione sono i terreni di comunicazione, di informazione, di espressione culturale e scientifica, e di volontariato in campo socio-sanitario.
Art. 4
La partecipazione dei/lle soci/e all'elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà motivo di massimo impegno da parte degli organi direttivi del sodalizio quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente sia la partecipazione e la democrazia interna che, soprattutto, la sua presenza nella realtà sociale esterna. Le attività dell’Associazione vengono svolte principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente attraverso le prestazioni dei/lle soci/e in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
Art. 5
Il numero dei/lle soci/e è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e.
Art.6
Sono soci/e coloro che aderiscono all’Associazione e che avendo fatto domanda di iscrizione ne hanno ottenuto l'accettazione e sottoscritto la quota associativa proposta dal Direttivo e approvata dall'Assemblea. Si impegnano a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
La qualità di socio/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo subordinato o autonomo con l’Associazione e con lo sviluppo di interessi economici privati in relazione alle attività dell’Associazione.
Art. 7
L'accettazione della domanda di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato/a potrà presentare ricorso entro 2 mesi dal ricevimento della relativa lettera, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.
Art. 8
I/Le soci/e hanno il diritto: di frequentare i locali dell’Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, di voto nelle assemblee, ad essere eletti nelle cariche sociali. I/Le soci/e che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 9
I/Le soci/e sono tenuti/e:
al pagamento della tessera sociale;
alla osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 10
La qualifica di socio/a si perde:
per dimissioni;
per morosità;
per espulsione per gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
Le dimissioni del/lla socio/a vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.
Prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
L’esclusione, la decadenza, la sospensione dei/lle soci/e è deliberata dal Consiglio Direttivo. I/Le soci/e espulsi/e potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 11
1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a)Quote associative e contributi degli aderenti;
b)Contributi di privati;
c)Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)Contributi di organismi internazionali;
e)Donazioni e lasciti testamentari;
f)Rimborsi derivanti da convenzioni;
g)Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3) L’esercizio sociale dell’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
Art. 12
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
BILANCIO
Art. 13
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
Art. 14
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato come fondo di riserva e per lo sviluppo di attività a carattere culturale, sociale, solidaristico, ricreativo, e per nuovi impianti o ammortamento delle attrezzature, nonché per il mantenimento della sede.
L'ASSEMBLEA
Art. 15
Le assemblee dei/lle soci/e possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate mediante avviso scritto ai/lle associati/e e con annuncio scritto affisso nei locali dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
Art. 16
L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 31 Marzo successivo, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno 1/10 dei/lle soci/e.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
Essa:
approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
elegge tra i/le soci/e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'Art. 14 del presente Statuto;
delibera tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
stabilisce le quote di tesseramento annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
delibera sui ricorsi avverso i rifiuti di ammissione ed i provvedimenti di esclusione di un socio;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Art. 17
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei/lle soci/e.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Art. 18
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei/lle soci/e; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e.
In entrambi i casi delibera validamente la maggioranza assoluta dei/lle soci/e presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Art. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento è indispensabile il voto favorevole di almeno 3/5 dei/lle presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
Art. 20
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei/lle presenti. Per le elezioni a cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Art. 21
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/a presidente nominato/a dall'Assemblea stessa, il/la quale a sua volta designa un/a segretario/a tra i/le partecipanti all'Assemblea. Tali organi hanno il compito di verificare la validità delle assemblee e regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura del verbale su apposito libro.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri, eletti/e fra i/le soci/e, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Art. 23
Il Consiglio elegge al suo interno il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario, il/la Tesoriere/a, e fissa le responsabilità degli/lle altri/e Consiglieri/e in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario e il/la Tesoriere/a compongono la Presidenza; è riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di invitare alle proprie riunioni altri/e soci/e con funzione consultiva. Le funzioni dei/lle componenti del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei/lle Consiglieri/e; le riunioni saranno presiedute dal/lla Presidente o da un/a altro/a Consigliere/a da lui/lei delegato/a.
Art. 25
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Art. 26
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo deve:
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei/lle soci/e;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redigere e presentare all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione di attività;
compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
formulare il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei/lle soci/e;
definire la sede dell’Associazione;
formulare la proposta di quota associativa valida fino all'approvazione assembleare;
favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.
Le deliberazioni approvate dal Consiglio dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 27
Il/La Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l’Associazione, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, rappresenta in giudizio il Circolo, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
In caso di assenza del/lla Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/lla Vice Presidente o ad un/a altro/a componente del Consiglio Direttivo da lui/lei delegato/a.
Art. 28
Il/La Tesoriere/a cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e la sua firma deve essere apposta su ogni atto comportante un aumento a una diminuzione del capitale dell’Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatigli/le.
Art. 29
Il/La Presidente ed il/la Tesoriere sono autorizzati/e ad aprire conti bancari, gestirne i movimenti ordinari e straordinari, ad aprire fidi, chiedere prestiti, indire sottoscrizioni. Possono altresì fare procure nei confronti di altri/e.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Art. 30
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con voto favorevole di almeno 3/4 dei/lle soci/e.
Art. 31
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista all'Art. 19 e 29 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 32
Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento al C.C. ad alla Legge 266/91.
Torino, 31/07/2012
STATUTO DEL “CIRCOLO CULTURALE MAURICE” (Associazione di Promozione Sociale)
DEFINIZIONI E FINALITÀ
ART. 1
Il Circolo Culturale Maurice, costituito a Torino il 10/9/2012 affiliata ad ARCI – Comitato di Torino, è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.
Non persegue fini di lucro.
ART. 2
Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, così come dell’intera comunità, realizzando attività di promozione sociale, ricreativa e sportiva, nonché servizi.
In particolare, le specifiche finalità dell'Associazione:
essere protagonista di lotte e di iniziative per la crescita civile e democratica del Paese, per l'affermazione delle libertà, dell'uguaglianza, dei diritti civili, e per la promozione dei rapporti umani;
diffondere il discorso sulla tematica della liberazione sessuale, per modificare la cultura dominante (fondata su un sistema di leggi, istituzioni, valori morali) che diffone e impone – a scuola, e nella società nel suo insieme - l'ideologia eterosessuale della sessualità, del corpo, dei comportamenti, dei rapporti con gli altri, delle varie età della vita, in modo da permettere la piena realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti;
costituire uno spazio di confonto tra i diversi modi di vivere la sessualità, non tanto per definire un preciso e forzato modello d'identificazione, quanto piuttosto per verificare esigenze e bisogni presenti nella realtà;
promuovere iniziative e attività contro la violenza e la discriminazione, per essere culturalmente e politicamente protagonista di un miglioramento della qualità della vita per qualsiasi individuo o gruppo sociale;
contribuire attivamente allo sviluppo della conoscenza e dell'informazione, in particolare attraverso iniziative di diffusione di strumenti di autodifesa, medici e giuridici nella realtà glbtq (gay, lesbica, bisessuale, transgender e queer);
organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative, favorendo la collaborazione con altri circoli, organizzazioni, movimenti, singoli/e che perseguono analoghi scopi;
avanzare proposte agli enti pubblici e privati, a favore di un'adeguata programmazione culturale sul territorio in cui sia dato il necessario spazio alla tematica della sessualità.
Il Circolo per il conseguimento dei fini sopra indicati potrà svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:
gestione di un punto di incontro, bar, ristoro;
organizzare attività ricreative, culturali e sociali quali feste, gite, soggiorni, concerti, dibattiti, spettacoli, mostre, proiezioni, corsi e iniziative commerciali, a carattere marginale, di supporto ad attività che rispettino le finalità associative.
Principali campi di intervento del Circolo sono i terreni di comunicazione, di informazione, di espressione culturale e scientifica in campo socio-sanitario.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento del Circolo.
Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
I /LE SOCI/E
ART. 3
Il numero di Soci/e è illimitato. Può diventare Socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I/le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Gli/le aspiranti Soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 5
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli/le aspiranti Soci/e siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta al/la nuovo/a Socio/a verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione ed il nominativo verrà annotato nel libro Soci/e.
Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea di Soci/e alla sua prima convocazione.
ART. 6
I/le Soci/e hanno diritto di:
- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i/le Soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
ART. 7
Il/la Socio/a è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 8
La qualifica di Socio/a si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere un’azione disciplinare nei confronti del/lla Socio/a, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali e materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al/la Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei/lle Soci/e immediatamente successiva
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART. 11
Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
ART. 12
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea di Soci/e entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
ART. 13
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.
ART. 14
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea di Soci/e.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
Partecipano all’Assemblea Generale di Soci/e tutti/e i/le Soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun/a Socio/a, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
ART. 16
L’Assemblea Generale di Soci/e può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto di Soci/e aventi diritto al voto.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno reso necessaria la convocazione.
ART. 17
L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno di Soci/e con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno , salvo le eccezioni di cui all’art. 18.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto od al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto di Soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo di soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’art. 30.
ART. 19
L’Assemblea è presieduta da un/a Presidente eletto/a dalla stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un/a Segretario/a e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione di Soci/e per la consultazione.
ART. 20
L’Assemblea Generale di Soci/e, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Garanti;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea di Soci/e e dura in carica un anno. Esso è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, tutti rieleggibili.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il/la Vice Presidente: coadiuva la Presidenza e, in caso di assenza o di impedimento di questa, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e firma con il/la Presidente; presiede il Consiglio in assenza del/la Presidente e del/la Vice Presidente.
Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
ART. 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione di Soci/e; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti di Soci/e;
stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
deliberare circa il cambio della sede legale e\o effettiva;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
ART. 25
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere/a decaduto/a o dimissionario è sostituito, ove esista, dal/la Socio/a risultato/a primo/a escluso/a all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
ART. 26
Le funzioni di garanzia, come di seguito descritte, vengono svolte dal Collegio di Garanzia del Comitato Arci di Torino, che decide con lodo inappellabile. Diversamente, se istituito dall’Assemblea, il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno.
Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione di Soci/e deferiti al Collegio, ai sensi dell’art. 9.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
ART. 27
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e straordinariamente ogni volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
ART. 28
I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
ART. 29
Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
ART. 30
La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno quattro quinti di Soci/e aventi diritto al voto, in un’Assemblea validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio del Circolo che dovrà essere devoluto preferibilmente all’ARCI Nuova Associazione – Comitato di Torino oppure, in ogni altro caso, a norma del codice civile e delle leggi vigenti.
ART. 31
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci/e e tra questi ed il Circolo o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.





